(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce la funzione sociale delle attivita' sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati. 2. Al fine di sostenere la pratica dello sport, delle attivita' fisico-motorie e del tempo libero, intese quali strumenti per il miglioramento delle prestazioni e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelare il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive e del tempo libero, lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, nonche' le iniziative sportive con valenza anche turistica.