(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  riconosce  la
funzione sociale delle attivita' sportive e ricreative, promuovendole
e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante
la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
    2.  Al  fine di sostenere la pratica dello sport, delle attivita'
fisico-motorie  e  del  tempo  libero,  intese quali strumenti per il
miglioramento  delle  prestazioni  e il mantenimento delle condizioni
psico-fisiche  della persona, di tutelare il benessere, la formazione
educativa   e   lo  sviluppo  delle  relazioni  sociali,  la  Regione
interviene  favorendo  la  realizzazione  di un sistema di impianti e
attrezzature sportive e del tempo libero, lo sviluppo e la diffusione
dell'associazionismo   sportivo   e  del  tempo  libero,  nonche'  le
iniziative sportive con valenza anche turistica.